Green Pass in azienda: quali documenti per gestire i controlli?

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Dal 15 Ottobre è obbligatorio possedere il Green Pass per tutti i dipendenti pubblici e privati a fini di tutela della salute: di conseguenza, le aziende devono approntare un efficace sistema per gestire i controlli.

Il Green Pass diviene obbligatorio nei posti di lavoro

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il Decreto Legge 127/2021 che rende obbligatorio il Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati dal 15 Ottobre al 31 Dicembre

L’entrata in vigore dell’obbligo di possesso del Green Pass per tutti si collegano allo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza e alla necessaria tutela della salute. Per questo presuppone l’esistenza di sistemi efficaci per gestire i controlli del Green Pass. Anche se in apparenza sembra essere semplice, in realtà si rende necessario approfondire gli aspetti applicativi ed operativi conseguenti alla nuova normativa.

L’obbligo della certificazione verde si estende dunque a tutti i lavoratori, che dovranno dimostrare di essere vaccinati a meno di non affidarsi a spese proprie all’esito negativo di un tampone molecolare valido 72 ore o antigenico valido 48 ore. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green Pass o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Il mancato possesso non dovrebbe condurre a conseguenze disciplinari e resta valido il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Il lavoratore sprovvisto di Green Pass deve segnalarlo prima dell’ingresso in azienda

Si specifica che il lavoratore privo di certificato ha l’obbligo, da parte sua, di comunicare che ne è privo prima del suo ingresso in azienda: se non lo fa, o lo fa successivamente, diventa sanzionabile e non si tratterebbe più di assenza ingiustificata ma di violazione della normativa. E’ dunque opportuno che l’eventuale comunicazione del lavoratore di non essere in possesso di certificazione sia preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro.

I controlli del Green Pass da parte del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve nominare, con atto formale, un incaricato che si occupi delle verifica all’ingresso in azienda. Tale verifica dovrà avvenire tramite lettura del QR Code. Solo quest’ultimo potrà chiedere agli altri lavoratori la Certificazione, che dovrà essere controllata tramite l’App VerificaC19 installabile su un qualsiasi dispositivo mobile. Inoltre il datore di lavoro dovrà nominare con delega un incaricato che si occuperà dell’attestazione e delle contestazioni delle violazioni sull’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass. Le verifiche potranno essere svolte anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

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Non è obbligatorio richiedere il documento d’identità

Come ha chiarito il Ministero dell’Interno non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza della certificazione all’intestatario della stessa. Questa attività è infatti rimessa alle persone nominate. Queste certamente ne sono tenute quando vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Né l’avventore potrà legittimamente opporsi all’ostensione del documento tutte le volte in cui a richiederglielo sia un rappresentante delle categorie sopra menzionate. Vigileranno sulla correttezza delle operazioni di verifica le Forze di Polizia e i corpi di Polizia Municipale,. Questi potranno elevare sanzioni amministrative da euro 400 a euro 3.000. 

L’informativa da fornire ai dipendenti

Inoltre l’azienda dovrà esibire ai dipendenti l’informativa dedicata per la quale si consiglia la firma per presa visione da parte di ciascuno di essi. Tramite tale informativa verranno trattati i seguenti dati del lavoratore:

  • i dati attinenti all’attestazione della certificazione verde detta “Green Pass” ai sensi del DPCM del 17 giugno 2021 riportanti le disposizione in materia di “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • i dati attinenti alle generalità del dipendente attraverso l’esibizione di apposito documento d’identità al fine di verificare la veridicità del certificato dallo stesso esibito.

Qualora invece non sia possibile far firmare l’informativa ad ogni lavoratore, l’azienda dovrà affiggere ben visibile in bacheca apposita Circolare in modo che possa essere consultata da tutti. Al momento per l’azienda non sono previste né la redazione di un trattamento dedicato nel Registro né della Valutazione d’Impatto. Questo perché l’oggetto dell’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione verde. Da queste verifiche non dovrà comunque conseguire alcuna conservazione di dati personali.