“La scuola a prova di privacy”, le Linee Guida del Garante che permettono alle scuole di navigare sicure nell’educazione digitale

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una nuova versione del documento di indirizzo “La scuola a prova di privacy” per affiancare le istituzioni scolastiche nelle loro scelte e per assicurare la più completa protezione dei dati a coloro che studiano e lavorano nel mondo scolastico. Vediamo nell’articolo i punti principali.

La scuola a prova di privacy: regole generali

La tecnologia oggi sta trasformando radicalmente l’ambito dell’istruzione. Con l’uso diffuso del web, dei tablet, dei sistemi di messaggistica e dei social media, diventa necessario supportare le istituzioni scolastiche, le famiglie, gli studenti e i docenti nelle loro attività quotidiane. Per questo il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di attualizzare e ampliare i contenuti già presenti nel vademecum del 2016, rendendoli conformi al GDPR. 

Ad occuparsi del trattamento dei dati personali all’interno delle istituzioni scolastiche è il dirigente scolastico, che, in qualità di titolare del trattamento, è autorizzato a trattare i dati in ambito didattico e amministrativo.

Tutte le scuole hanno l’obbligo di far conoscere alle figure che fanno parte del sistema scolastico (studenti, famiglie, docenti e altro personale, detti “interessati”) come vengono trattati i loro dati personali attraverso un’informativa. Il linguaggio di quest’ultima deve essere facilmente comprensibile a tutti, compresi i minori. 

In caso di violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, ad esempio nel momento in cui vengono trattati i dati senza aver ricevuto le adeguate informazioni, l’interessato può presentare un reclamo al Garante o all’autorità giudiziaria.

Scuola, privacy e trattamento dei dati: alcuni aspetti critici

Iscrizione a scuole e asili

Gli istituti scolastici devono limitare la raccolta di informazioni ai soli dati necessari ai fini dell’iscrizione scolastica. Devono evitare di chiedere informazioni personali, come lo stato di salute dei nonni o la professione dei genitori. 

Temi e vita di classe

Gli insegnanti possono assegnare temi che riguardano l’ambito personale o familiare. Spetta all’insegnante valutare se si tratti di argomenti troppo delicati per essere letti in classe, valutando anche le conseguenze della divulgazione di tali informazioni.

Voti ed esami

La pubblicazione online dei voti è vietata per la sua invasività. Gli esiti degli scrutini intermedi e di ammissione agli esami possono essere resi disponibili attraverso “ammesso” o “non ammesso” ma solo nell’area riservata del registro elettronico a cui possono accedere gli studenti della classe di riferimento. I voti per singole discipline sono accessibili solo allo studente o alla famiglia. Se la scuola non dispone di un registro elettronico, sono consentiti tabelloni, ma vanno evitate le informazioni personali (es. stato di salute).

Comunicazioni scolastiche

Nelle comunicazioni scolastiche non vanno mai inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni. Ad esempio, nel caso di episodi di bullismo o provvedimenti disciplinari. 

Disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento

Le istituzioni devono prestare attenzione a non diffondere dati relativi alla salute, ad esempio i nomi degli studenti con disabilità.

Gestione del servizio mensa

Se gli istituti offrono il servizio mensa, possono dover trattare dati particolari degli alunni che riguardano la fornitura dei pasti che potrebbero essere legati a convinzioni religiose, condizioni di salute o scelte filosofiche. Per questo bisogna essere cauti. 

Per approfondire > GDPR e scuola: gli obblighi di legge da rispettare per la privacy

Linee Guida sull’utilizzo responsabile della tecnologia nelle scuole

Cyberbullismo 

Il cyberbullismo è un fenomeno molto diffuso: troppi ragazzi vengono discriminati e insultati e possono essere costretti a cambiare scuola o arrivare addirittura al suicidio. Se si è a conoscenza di comportamenti di questo tipo occorre avvisare prontamente i compagni, professori e le rispettive famiglie e chiedere al gestore dei social di intervenire cancellando testi e immagini inappropriate.

Smartphone e tablet

L’utilizzo di questo tipo di dispositivi è consentito, ma per fini personali. Non è possibile diffondere audio, video e foto senza un esplicito consenso da parte degli interessati. Le istituzioni scolastiche possono regolare l’utilizzo di questo tipo di dispositivi all’interno dell’istituto.

Didattica a distanza 

Non è necessario per le scuole richiedere il consenso al trattamento dei dati se si effettua didattica a distanza. Vanno però informati gli interessati sulle caratteristiche del trattamento, specificando che le finalità sono limitate alla didattica.

Immagini di recite e gite e registrazione delle lezioni

I genitori possono riprendere e fotografare i ragazzi durante le recite, gite e saggi ma le immagini non devono essere diffuse su internet, dato che questo richiede il consenso informato dei genitori e delle persone presenti nelle riprese.

Per quanto riguarda la registrazione delle lezioni, questa è possibile se finalizzata allo studio individuale, ma non per motivi di diffusione (che richiede un consenso esplicito da parte dell’insegnante). La videoregistrazione invece è vietata dato che sono visibili le dinamiche della classe. 

Cos’è possibile pubblicare online e cosa no?

Pubblicazione dei nominativi degli alunni distinti per classe

La diffusione dei dati sulla composizione delle classi sul sito web istituzionale è vietata, eccetto per le classi prime (tramite l’email fornita dai genitori durante l’iscrizione). Per le classi successive, l’elenco degli studenti può essere consultabile nel registro elettronico. Nel caso in cui la scuola non disponga di un registro elettronico è consentita l’esposizione dei nominativi nel tabellone nella bacheca scolastica. 

Graduatorie del personale e supplenze

Gli istituti scolastici possono pubblicare online le graduatorie del personale, ma devono contenere solo dati essenziali come nome, cognome, punteggio e posizione in graduatoria.

Pagamenti e servizio mensa

Non possono essere pubblicati i nomi e cognomi degli studenti i cui genitori non hanno ancora pagato la retta o il servizio mensa, così come l’elenco degli studenti che usufruiscono gratuitamente a tale servizio a causa del reddito.

Servizi di scuolabus

Gli istituti scolastici non possono pubblicare online gli elenchi dei bambini che usufruiscono dello scuolabus e nemmeno le rispettive fermate. 

Il documento completo è disponibile qui.


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