Oblio oncologico: in seguito all’approvazione della legge 193 del 7 Dicembre 2023, il Garante Privacy ha pubblicato una serie di indicazioni utili a tutela del diritto all’oblio oncologico
Oblio oncologico: la legge 193 del 7 Dicembre 2023
La legge n. 193 ha messo nero su bianco il risultato di un lungo confronto tra specialisti privacy, associazioni di pazienti, rappresentanti del mondo del lavoro e giuristi. Approvata dal Parlamento il 7 Dicembre 2023, questa legge ha lo scopo di prevenire ogni forma di discriminazione che potrebbe colpire soggetti ex oncologici.
Perno della legge è il diritto alla riservatezza, principio sancito sia nella nostra Costituzione (art. 2) che nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. A questo, rimanendo attinenti all’ambito sanitario, va aggiunta la tutela rafforzata che il GDPR prevede per tutte le informazioni relative alla salute fisica o mentale di una persona. Tali dati, come specifica l’art 4 del GDPR, non possono finire in mano a soggetti terzi senza esplicito consenso dell’interessati oppure senza un solido fondamento giuridico.
La legge 193, avendo a fondamento quanto detto, estende la tutela della privacy introducendo il diritto all’oblio per i pazienti sopravvissuti al cancro. Riconosce, in pratica, che la guarigione da una malattia non deve avere effetti nella vita sociale, lavorativa ed economica del soggetto. Rendendo, nei fatti, illegittimi sia la richiesta che l’uso di informazioni relative a patologie oncologiche pregresse.
Oblio oncologico: il Garante dovrà vigilare sull’applicazione della legge 193
Il Garante per la Protezione dei dati personali ha il compito essenziale nell’attuazione e, quindi, nel monitoraggio dell’applicazione di questa legge. Tale onore è espresso, esplicitamente, nel testo della legge (art.5 comma 4):
Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Il Garante dovrà quindi vigilare sull’applicazione delle disposizioni previste dalla legge, assicurando che le procedure per l’applicazione del diritto all’oblio oncologico rispettino privacy e riservatezza del cittadino. Da qui la pubblicazione delle FAQ da parte dell’autorità garante, che chiariscono già le modalità di applicazione nella vita quotidiana.
In concreto: le previsioni della legge sull’oblio oncologico
Le indicazioni del Garante tengono anzitutto di conto la necessità di bilanciare il diritto all’oblio oncologico con altre esigenze legittime (pubblica sicurezza o necessità di valutazioni inerenti al contesto lavorativo ecc…).
Richiesta e certificazione di oblio oncologico
- l’oblio oncologico deve essere richiesto tramite apposito modello, fornendo i dati e la documentazione medica richiesta, insieme all’informativa sul trattamento dei dati personali;
- la richiesta può essere presentata una volta trascorsi 10 anni dalla “conclusione del trattamento attivo” senza recidiva (oppure 5 anni dalla conclusione del trattamento attivo senza recidiva purchè la malattia sia insorta prima del compimento dei 21 anni);
- la richiesta può essere presentata presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, ad un medico del SSN specializzato nella disciplina medica attinente alla patologia oncologica per la quale si richiede l’oblio, al pediatra di libera scelta oppure al medico di medicina generale;
- il titolare del trattamento ha il dovere di conservare la richiesta per dieci anni dalla presentazione, così come deve trattenere la certificazione di oblio oncologico per dieci anni dalla ricezione.
E in ambito lavorativo? Qualche esempio di applicazione concreta
Nella fase precedente all’assunzione, ad esempio, il datore di lavoro non può richiedere informazioni relative a patologie oncologiche pregresse del candidato nel caso in cui il trattamento attivo sia terminato (nei termini e limiti sopra indicati).
In generale il datore di lavoro, sia un fase pre che post assunzione, non può conoscere le specifiche patologie del candidato / dipendente, dato che solo il medico è competente a trattare i dati di natura sanitaria utili ad assicurare sicurezza e salute nel posto di lavoro. La legge prevede anche che il dipendente che deve giustificare assenze dal servizio per motivi sanitari (accertamenti clinici, prestazioni sanitarie, visite specialistiche ecc…) debba produrre documentazione che comprovi tali necessità. Tale documentazione, però, non deve recare informazioni diagnostiche specifiche né altro dato che consenta di risalire alla tipologia di patologia sofferta. In concreto? Il dipendente non deve citare il reparto specifico della struttura sanitaria che gli ha erogato la prestazione, così come non deve condividere col datore di lavoro la terapia farmacologica ecc…
Altri casi di trattamento dei dati sanitari ad opera di terzi
- la legge vieta richiesta, assunzione, utilizzo di informazioni sullo stato di salute riguardo a patologie oncologiche pregresse. Non è possibile richiedere visite mediche o accertamenti sanitari per stipulare contratti;
- riguardo ai contratti in essere, è vietato l’uso di informazioni fornite in precedenza (relative a patologie oncologiche) al fine di valutare, ed esempio, la solvibilità del contraente. Per far valere tale diritto, il contraente dovrà inviare raccomandata con avviso di ricevimento o PEC contenente la certificazione di oblio oncologico;
- banche ed assicurazioni non potranno più chiedere informazioni su patologie oncologiche pregresse per la stipula di contratti o presiti. Né potranno ricercare tali dati da altre fonti così come non possono utilizzarli nel caso in cui ne siano già in possesso. Questa previsione è conseguenza della volontà di legislatore di impedire ogni forma di penalizzazione economica dei soggetti guariti, a fronte del fatto che invece moltiosggetti si sono visti negare l’accesso a servizi finanziari e assicurativi a seguito di patologia oncologica.
Nota bene:
La legge 193 del 7 Dicembre 2023 riguarda esclusivamente il diritto all’oblio oncologico. Potrebbe essere, ma ad ora non è così, un’apripista verso l’estensione del diritto all’oblio ad altri campi (malattie rare o croniche) dove guarigione e gestione efficace della malattia dovrebbero garantire piena reintegrazione sociale.
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