Rifiuto della nomina a incaricato al trattamento dei dati personali: il dipendente non può svolgere il servizio lavorativo. E viene sospeso anche dalla retribuzione. Questa la decisione del tribunale di Udine con l’ordinanza n.504/2024.
La vicenda: rifiuto della nomina a incaricato al trattamento dati
Una dipendente, con mansioni di caposquadra portalettere, si è rifiutata di firmare e accettare la lettera con cui la società, in conformità al GDPR, la designava come autorizzata al trattamento dei dati personali.
La lavoratrice, oltre a non firmare, ha espressamente negato il consenso a trattare dati sensibili altrui per ragioni di servizio.
Come conseguenza, la dipendente è stata sospesa dal servizio e dalla retribuzione, dato che, in caso di rifiuto della nomina a incaricato al trattamento dei dati personali, il datore di lavoro non poteva assegnare quest’ultima alle mansioni espletate.
La dipendente ha impugnato quindi la sanzione disciplinare chiedendone l’annullamento, ma il Tribunale di Udine ha respinto la sua istanza.
Per saperne di più > Il registro delle attività di trattamento dei dati personali
Il tribunale di Udine: provvedimento del datore di lavoro giustificato e legittimo
Il tribunale di Udine ha deciso di respingere le richieste della lavoratrice. Le motivazioni sono state le seguenti:
- il rifiuto della nomina a incaricato al trattamento dei dati personali comportava necessariamente un rifiuto a trattare i dati personali di terzi;
- le attività lavorative implicavano necessariamente il trattamento dei dati personali altrui;
- il GDPR impone al titolare del trattamento di adottare le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità con la normativa.
Oltre a ciò, il giudice ha attribuito particolare rilevanza alla dichiarazione scritta della lavoratrice, in cui affermava esplicitamente di non essere disposta a trattare dati sensibili altrui. Da tale dichiarazione, il giudice ha dedotto che la dipendente non intendeva accettare l’incarico e, di conseguenza, si è posta nella condizione di non poter svolgere altre mansioni compatibili all’interno dell’ufficio postale.
Se un dipendente opta per il rifiuto della nomina a incaricato del trattamento dei dati personali costringe il datore di lavoro a sospenderlo. Questo perché il datore di lavoro, se facesse lavorare un dipendente che non firma la nomina di incaricato privacy, violerebbe il GDPR e rischierebbe di incorrere in sanzioni pecuniarie da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il GDPR, infatti, impone ai datori di lavoro di garantire che i propri dipendenti, che trattano i dati personali, siano adeguatamente formati e autorizzati a farlo.
Il tribunale ha quindi sostenuto che risultava giustificato e legittimo il provvedimento di sospensione emesso dalla società.
Per saperne di più > Gli incaricati del trattamento ai sensi del GDPR
Rifiuto nomina a incaricato al trattamento: un’analisi sulla vicenda
La normativa sulla privacy non richiede necessariamente che l’autorizzazione al trattamento dei dati personali sia sempre individuale e firmata per accettazione da ogni singolo dipendente. L’Articolo 2-quaterdecies del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) consente infatti alle aziende di scegliere modalità più flessibili, come designazioni collettive per aree o settori organizzativi.
Rifiutarsi di trattare dati personali equivale a rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni lavorative, salvo rare eccezioni legate ad attività puramente materiali, e giustifica quindi l’applicazione di sanzioni disciplinari. L’autorizzazione al trattamento dei dati non è altro che una specificazione del contratto di lavoro subordinato, accettato al momento dell’assunzione. Pertanto, il dipendente non può opporsi alla designazione senza rifiutare implicitamente di lavorare. È quindi importante chiarire fin dall’assunzione gli obblighi legati alla normativa sulla privacy per evitare equivoci, come l’idea che la designazione possa comportare diritti aggiuntivi, come una retribuzione extra.
Per saperne di più > L’autorizzazione al trattamento dati personali – Dubbi interpretativi sul GDPR
L’ordinanza del tribunale di Udine è disponibile qui.
Cerchi piattaforme per adempiere a 360° al GDPR ed evitare sanzioni? Vedi qui!
Oppure ti serve formazione? O un consulente privacy? Abbiamo quel che cerchi!