Whistleblowing e tutela del segnalante: ritorsioni riconosciute come danno morale

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Una recente sentenza del Tribunale di Bergamo ha riconosciuto il risarcimento del danno morale a una dipendente che aveva segnalato irregolarità all’interno dell’azienda ed era poi divenuta bersaglio di comportamenti lesivi da parte del datore di lavoro. Il caso offre un punto di osservazione rilevante per chi gestisce procedure di whistleblowing, perché mostra che la violazione delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 non comporta solo responsabilità amministrativa, ma può sfociare in conseguenze economiche significative.

Whistleblowing: violazione delle tutele e comportamento ritorsivo

Il giudice ha ricostruito una dinamica spesso presente nelle aziende che non dispongono di procedure adeguate. Dopo la segnalazione interna, la dipendente è stata progressivamente isolata dal gruppo di lavoro, esclusa da attività e riunioni, destinataria di osservazioni immotivate e sottoposta a continue svalutazioni professionali da parte di colleghi e superiori.

Tali comportamenti sono stati qualificati come ritorsivi perché idonei a ledere la dignità personale, a creare un clima lavorativo ostile e a minare la serenità relazionale della lavoratrice. Si tratta di condotte che contrastano direttamente con l’obbligo fondamentale previsto dal whistleblowing: proteggere il segnalante da qualunque forma di pressione, discriminazione o rappresaglia, anche quando non formalizzata.

Un elemento centrale della decisione riguarda il tipo di danno riconosciuto. Il Tribunale ha precisato che non occorreva dimostrare una perdita economica o una penalizzazione contrattuale (come ad esempio una diminuzione della retribuzione o peggioramento dell’inquadramento). La compromissione della sfera morale, del benessere psicologico e delle relazioni professionali della lavoratrice è stata ritenuta sufficiente, da sola, per giustificare il risarcimento.

Per saperne di più > Whistleblowing: gli illeciti da segnalare

Il quadro europeo in merito al whistleblowing: la Direttiva 2019/1937

La Direttiva (UE) 2019/1937 ha posto le basi per una tutela uniforme dei whistleblower, introducendo standard chiari per la creazione di canali sicuri, procedure trasparenti e misure contro le ritorsioni.

Il D.Lgs. 24/2023 recepisce tali principi, imponendo ai datori di lavoro l’adozione di sistemi affidabili e strutturati. La disciplina italiana richiede non solo l’apertura di un canale di segnalazione, ma un insieme di procedure idonee a garantire riservatezza, sicurezza dei dati e protezione effettiva della persona che segnala.

Per approfondire > Whistleblowing: cosa prevede il decreto 24/2023? 

Danno morale e responsabilità organizzativa del datore di lavoro

Il riconoscimento del danno morale conferma che la tutela del segnalante è parte integrante degli obblighi organizzativi dell’azienda. Il datore di lavoro non deve solo evitare condotte discriminatorie, ma ha il dovere di prevenire e contrastare qualsiasi comportamento ostile proveniente da colleghi o superiori.

La quantificazione del danno è stata basata su elementi quali:

  • deterioramento dell’ambiente di lavoro;
  • isolamento professionale;
  • impatto negativo sul benessere psicologico;
  • compromissione del rapporto fiduciario interno.

Una valutazione complessiva che ha condotto alla condanna al risarcimento.

Whistleblowing: implicazioni per aziende

La sentenza evidenzia un principio essenziale: attivare un canale di segnalazione non basta. La conformità al D.Lgs. 24/2023 richiede un sistema integrato di misure organizzative e tecniche.

Tra gli aspetti più critici per una gestione corretta:

  • mantenere la riservatezza dell’identità del segnalante;
  • prevenire ogni forma di ritorsione, anche informale;
  • garantire un’istruttoria rigorosa, tracciata e documentata;
  • trattare i dati personali nel rispetto dei principi di proporzionalità e sicurezza;
  • coinvolgere il DPO nelle valutazioni relative alle misure di tutela e accountability.
    Per saperne di più > Il Data Protection Officer (DPO) in breve e il servizio DPO di GDPRlab

Per le aziende, tutto ciò non rappresenta un adempimento meramente formale: è un presidio di governance che riduce il rischio di contenziosi e rafforza credibilità e fiducia interna.

Una lezione chiara: tutela come elemento di cultura aziendale

La pronuncia conferma che ignorare le garanzie del whistleblowing espone a responsabilità civili dirette. Un sistema debole o improvvisato può trasformarsi rapidamente in un rischio giuridico, economico e reputazionale.

Al contrario, investire in un sistema di segnalazione solido significa proteggere i dipendenti, migliorare i processi decisionali e valorizzare la trasparenza come asset competitivo.

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