Il Garante sanziona una agenzia immobiliare: i dati degli utenti Linkedin non possono essere usati a finalità di marketing

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Il Garante ha sanzionato una piccola agenzia immobiliare. La colpa? Aver inviato messaggi di marketing alla proprietaria di un immobile usando i suoi riferimenti e contatti presenti sul social network Linkedin.

Le motivazioni del Garante: Linkedin non è un social per fare marketing

La sanzione non è importante dal punto di vista pecuniario, ammontando a 5000 euro, quanto per il precedente che costituisce. Il Garante ha specificato infatti che le comunicazioni effettuate e ricevute entro un social network devono essere finalizzate unicamente a quanto previsto nelle condizioni di utilizzo del social stesso.

Le finalità di Linkedin sono chiare, ovvero lo scambio di contatti ai fini di fornire opportunità di lavoro. Non è cioè previsto che si possano contattare altri utenti nella piattaforma, allo scopo di vendere prodotti o servizi, anche se questa è la finalità della propria attività lavorativa. Sul punto, ribadisce il Garante, poco conta che il profilo dell’utente sia aperto o meno a ricevere messaggi da parte di altri utenti. Conta infatti solo la finalità del messaggio inviato e, nel caso in oggetto, il messaggio aveva chiara finalità di marketing.

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Come viene quantificata una sanzione?

Al netto della sanzione il Garante, rilevato l’illecito, ha ingiunto all’agenzia immobiliare di adottare “idonee misure organizzative”. Interessante il computo della sanzione. Il Garante ha tenuto di conto, nello stabilire l’importo, del fatto che

  • l’azienda sanzionata è di piccole dimensioni,
  • è esposta alla crisi economica a causa della pandemia,
  • non ha precedenti procedimenti a suo carico;
  • l’illecito in oggetto è stato relativo ad un solo contatto diretto, quello appunto della reclamante.

Di contro, il non aver fornito al Garante le informazioni richieste nonostante reiterate comunicazioni, al punto da rendere necessaria l’attivazione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza per la notifica in forma cartacea, ha pesato al contrario verso un aumento della sanzione.

Qui il testo integrale dell’ordinanza del Garante


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