Videosorveglianza e accordo sindacale: una recente sentenza del TAR Toscana conferma che l’obbligo di accordo con le rappresentanze sindacali sussiste anche quando le telecamere sono collocate fuori dallo stabilimento aziendale, se inquadrano i lavoratori. Analizziamo i dettagli del caso e cosa devono fare le aziende per essere in regola.
Il contesto normativo: l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori
L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori vieta l’uso di impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori, salvo che ricorrano specifiche condizioni:
- Accordo sindacale con le RSU o le RSA
- Oppure, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro
Questo principio si applica a qualsiasi dispositivo in grado di monitorare l’attività lavorativa, anche indirettamente.
La sentenza del TAR Toscana: telecamere esterne e controllo dei lavoratori
Il TAR Toscana ha stabilito che l’installazione di telecamere all’esterno dei locali aziendali non esonera l’azienda dagli obblighi dell’art. 4. Se le telecamere riprendono i lavoratori durante l’ingresso, l’uscita o in altri momenti legati all’attività lavorativa, è comunque necessario:
- Stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali, oppure
- Ottenere un’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro
In assenza di tali misure, l’impianto è considerato illecito.
Videosorveglianza e accordo sindacale: attenzione anche alle telecamere esterne
Questa pronuncia chiarisce un punto importante in fatto di videosorveglianza e accordo sindacale. Non è la posizione fisica delle telecamere a determinare la liceità dell’impianto, ma la possibilità che queste vengano utilizzate per il controllo dei lavoratori. Le aziende devono quindi valutare con attenzione ogni progetto di videosorveglianza, anche se riguarda spazi esterni come cancelli, parcheggi o perimetri, se i lavoratori sono potenzialmente identificabili o monitorabili.
Come gestire correttamente un impianto di videosorveglianza
Per evitare sanzioni o contenziosi, ogni azienda dovrebbe:
- Verificare se le telecamere riprendono aree dove transitano o stazionano lavoratori
- In caso affermativo, stipulare un accordo sindacale o richiedere autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro
- Predisporre informative trasparenti, facilmente accessibili e aggiornate
- Rispettare i principi del GDPR, incluso quello di minimizzazione e limitazione della finalità
È sempre consigliabile il supporto di un DPO o consulente privacy per valutare la conformità dell’impianto, sia in fase di progettazione sia in caso di impianti già esistenti.
Per approfondire > Videosorveglianza: quali obblighi normativi?
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