Garante: sanzione al circolo culturale per il sistema di videosorveglianza

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A seguito di ispezione del reparto Sicurezza Urbana e Patrimonio del Comune di Firenze il Garante emana una sanzione ad un circolo culturale per non conformità dell’impianto di videosorveglianza.

L’ispezione del reparto Sicurezza Urbana e Patrimonio del Comune di Firenze

Il 20 Luglio 2020 la Polizia Municipale del Comune di Firenze comunicava al Garante di aver effettuato una ispezione nei locali di un circolo privato. L’ispezione al circolo avveniva su richiesta della Stazione dei Carabinieri di competenza territoriale.

Il reparto Sicurezza Urbana e Patrimonio del Comune aveva accertato, nel corso dell’ispezione, la presenza di un impianto di videosorveglianza attivo. Gli agenti riscontravano che le sei telecamere interne e le tre esterne al locale, collegate ad un sistema informatico centrale, non erano in alcun modo segnalate. Due delle tre telecamere esterne, inoltre, puntavano sul marciapiede e inquadravano anche parte della carreggiata. Ancor più grave, sottolineavano gli agenti, il fatto che l’inquadratura di una delle camere esterne forsse rivolta verso la facciata della Caserma dei Carabinieri, assai prossima al circolo stesso.

L’Ufficio del Garante, sulla base di rilievi emersi in corso di ispezione, notificava al circolo culturale l’avvio del procedimento sanzionatorio. Da parte sua, la proprietà del circolo privato non ha inviato alcuno scritto difensivo né memorie.

Videosorveglianza: il quadro giuridico

Un sistema di videosorveglianza può, in base a qualità delle immagini e posizionamento delle telecamere, determinare trattamento dati. In questo caso, il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni dell’art 5 GDPR e soprattutto in rispetto del principio di trasparenza:

“gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

Queste disposizioni obbligano il proprietario del sistema di videosorveglianza ad apporre idonei cartelli per avvisare le persone che potrebbero transitare nell’area videosorvegliata. Le linee guida 3/2029 del Comitato europeo per la protezione dei dati sono chiare sul punto:

“Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”

Non solo: le informazioni devono essere posizionate in maniera tale da semplificare al massimo l’accesso all’interessato, così che possa consapevolmente decidere se entrare o meno in zona videosorvegliata. Le informazioni quindi vanno apposte PRIMA dell’accesso alla zona videosorvegliata.

Per saperne di più > Garante e videosorveglianza: prima sanzione in Italia per mancata esposizione dei cartelli europei

Una specifica: dove si ferma il legittimo interesse del proprietario del sistema di videosorveglianza?

Il Garante specifica che la necessità di usare la videosorveglianza a difesa di interessi legittimi del titolare deve limitarsi alla propria area di pertinenza. Nel caso in cui si renda necessario estendere l’area videosorvegliata alle immediate vicinanze, il titolare deve comunque approntare tutte le misure necessarie a impedire la raccolta dati oltre l’area di pertinenza. Anche utilizzando, nel caso, tecniche di oscuramento di tali aree.

La decisione del Garante: sanzione e imposizioni organizzative

Accertata la non conformità del trattamento dati effettuato tramite il sistema di videosorveglianza del circolo, il Garante ha optato per la sanzione. Il Garante, nel provvedimento specifica che:

“Spetta al titolare del trattamento, nel caso di specie da individuarsi nel Circolo, valutare la liceità dello stesso posto in essere mediante le videocamere e informare gli interessati della presenza delle stesse, mediante l’apposizione di idonei cartelli recanti l’informativa, da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento”.

Le modalità del trattamento dei dati devono limitare poi la visuale all’area di effettiva competenza del Circolo evitando la ripresa in luoghi circostanti. Dati quindi:

  • la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione;
  • la natura, la gravità e la durata della violazione;
  • l’assenza di specifici precedenti a carico dei rappresentanti legali del circolo;
  • la totale mancanza di collaborazione dimostrata

il Garante ha valutato idonea la somma di 2.000 euro di sanzione pecuniaria per violazione art.5 e 13. GDPR. La scelta di pubblicare esplicitamente i riferimenti del circolo (nome, indirizzo ecc…) discende dalla tipologia di violazione accertata.

La decisione del Garante: imposizioni organizzative

Oltre alla sanzione pecuniaria il Garante ha ingiunto al circolo di conformare i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza alle normative vigenti. La proprietà del circolo dovrà anche:

  • fornire le informative agli interessati, apponendo idonei cartelli;
  • circoscrivere la zona di ripresa delle videocamere alle sole aree di pertinenza del circolo.

Il Circolo avrà a disposizione 45 giorni per fornire adeguato riscontro e attuare quanto disposto nel provvedimento, 30 i giorni per pagare la sanzione.

Qui il testo integrale dell’Ordinanza di Ingiunzione


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